di Cassazione, con la sentenza n. 11618 del 18 maggio scorso, ha stabilito che, per il periodo di imposta 2000/2001, le ritenute sugli interessi attivi bancari, percepiti da una cooperativa agricola di trasformazione dei prodotti conferiti dai propri soci, sono applicabili a titolo di imposta definitiva, in quanto soggetto esente da Irpeg. La posizione della Cassazione discende dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 150 del 20 maggio 1995, quando il Ministero delle Finanze ha sostenuto che le cooperative agricole e di produzione e lavoro, in quanto soggetti esenti da Irpeg, avrebbero dovuto subire una ritenuta del 27%, a titolo di imposta definitiva sugli interessi attivi maturati su conti correnti bancari, non potendo recuperare tali ritenute in sede di dichiarazione dei redditi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".