Sulla tariffa rifiuti niente motivazione

Pubblicato il 14 giugno 2007

Il Tar Toscana, con la sentenza n. 800 del 29 maggio stabilito che i Comuni sono competenti a determinare la tariffa rifiuti e non sono tenuti a motivare la scelta di applicare i coefficienti massimi alla categoria degli studi professionali. In caso contrario, si perverrebbe alla conclusione per cui i Comuni dovrebbero motivare l’individuazione dei coefficienti prescelti per ognuna delle 29 categorie di utenze non domestiche, indicate nell’allegato I al Dpr 158/1999. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di vari Ordini della provincia di Prato dei provvedimenti con i quali è stato approvato il piano finanziario e il regolamento del Comune di Prato per l’applicazione della tariffa rifiuti. In particolare, veniva contestata la carenza di motivi atti a giustificare la massima imposizione nei confronti degli utenti della categoria n. 11, comprendente gli studi professionali, e la mancanza di un criterio omogeneo per tutte le categorie soggette a prelievo comunale. Inoltre veniva eccepita l’incompetenza del Comune, poiché gli Enti della provincia di Prato sono riuniti in Ato, cui spetterebbe la competenza.

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