Sulla definizione agevolata delle liti fiscali la parola alla Corte Ue

Pubblicato il 05 agosto 2010
La Corte di cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, la n. 18055 del 4 agosto 2010, ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Ue di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla compatibilità, con le disposizioni comunitarie, della misura di definizione agevolata per le controversie fiscali recentemente adottata nell'ordinamento italiano con il decreto incentivi n. 40/2010 grazie alla quale le liti pendenti in Cassazione per le quali l'amministrazione finanziaria sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio possono essere definite mediante il pagamento del 5% da parte del contribuente. 

In particolare, la Corte di legittimità ha posto all'attenzione dell'Organo di giustizia europeo la questione “se il principio del contrasto all'abuso del diritto in materia fiscale costituisca un diritto fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate quali le imposte dirette”; se sussista un interesse “di rilevanza comunitaria” alla previsione, per gli stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all'elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate; se tra i principi che governano il mercato unico possa essere ricavato un divieto di prevedere, oltre a misure straordinarie di rinuncia totale alla pretesa tributaria, una misura straordinaria di di definizione di controversie la cui applicazione sia limitata nel tempo e condizionata al pagamento di una sola parte dell'imposta dovuta; se i principi di non discriminazione e di effettività di applicazione della normativa comunitaria ostino alla definizione delle controversie fiscali in oggetto.
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