Sulla decurtazione dei punti decide il giudice di pace
Pubblicato il 27 aprile 2010
La decurtazione dei punti della patente costituisce una sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale: ne consegue che il contenzioso relativo alla sua applicazione – come nel caso di erronea decurtazione del punteggio – deve essere ricondotto alla giurisdizione del giudice di pace.
E' il principio ribadito dalle Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 9691 depositata il 23 aprile 2010, relativamente ad una vicenda in cui un uomo si era opposto ad un'illegittima decurtazione dei punti di guida rivolgendosi, in primo luogo, al Prefetto, e, successivamente, al Giudice di pace. Avverso la decisione con cui quest'ultimo aveva annullato la comunicazione della decurtazione, il ministero delle Infrastrutture e Trasporti aveva avanzato ricorso innanzi ai giudici di legittimità per far valere il difetto di giurisdizione del giudice onorario sull'assunto che quest'ultimo si era pronunciato su di un atto amministrativo a contenuto vincolato del tutto distinto e diverso dal procedimento sanzionatorio a monte e che, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnato innanzi al giudice amministrativo. Interpretazione, questa, del tutto smentita dai giudici di Cassazione.