Sulla decadenza dalla potestà decide il giudice ordinario se pende la separazione
Pubblicato il 27 gennaio 2015
E’ di
competenza del
giudice ordinario e non del Tribunale per i minorenni, l’azione volta ad ottenere un
provvedimento limitativo o ablativo della potestà genitoriale, quando sia
pendente un giudizio di separazione dei coniugi o di divorzio.
E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione, VI sezione civile, con ordinanza n.
1349 depositata il 26 gennaio 2015, con cui è stata stabilita la
competenza della Corte d’Appello, quale giudice del conflitto familiare, anche in ordine ai provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
A tale considerazione è giunta la Cassazione, in base ad una
interpretazione sistematica dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del Codice civile (così come
recentemente novellato dalla Legge 219/2012 e
per i procedimenti in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013), il quale, dopo aver attribuito una generale competenza del Tribunale per i minorenni in materia di provvedimenti ex artt. 330 e 333 Cod.civ.,
deroga tuttavia
in favore del giudice ordinario nel caso sia in corso un giudizio di separazione o divorzio,
anche in pendenza dei termini per proporre impugnazione e nelle altre fasi di quiescenza.
D’altra parte – ha affermato la Cassazione - ciò risponde chiaramente ad un'
esigenza di concentrazione, effettività ed uniformità della tutela giudiziale, realizzabile soltanto mediante la
devoluzione di tutta la controversia ad un unico giudice.
Nel caso di specie, in particolare, la
competenza per il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale, è stata attribuita
alla Corte d’Appello e non al Tribunale,
poiché pendenti i termini per l’impugnazione della sentenza di separazione.
Corte d’Appello che si è vista, tra l’altro, investita, quale giudice di unico grado, di pieni poteri di cognizione, senza alcuna limitazione connessa alla natura camerale del richiesto provvedimento ex art. 330 Cod. civ.