Sul ring del contraddittorio
Pubblicato il 14 luglio 2008
La circolare n. 4 dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che tratta di studi di settore e tutela del contribuente, punta l’accento sul contraddittorio come momento importante per superare le presunzioni matematico-statistiche su cui poggiano gli studi di settore e come possibile fonte di errore che infici la legittimità dell’atto di accertamento. La circolare mette in luce la differenza tra “partecipazione” (presa dal procedimento amministrativo) e “contraddittorio” (proprio dell’ambito tributario). La partecipazione, detta anche “collaborativa” o “servente”, deriva dall’esercizio di una facoltà dell’Amministrazione all’inizio del procedimento istruttorio di convocare il contribuente alla quale corrisponde l’obbligo del contribuente di collaborare pena l’irrogazione delle sanzioni. Invece, il contraddittorio, detto anche “partecipazione difensiva”, è un diritto del contribuente, contrapposto all’obbligo dell’amministrazione di porlo in condizione di intervenire nel procedimento tributario. Detto ciò, nella circolare viene evidenziato come la mancata instaurazione del contraddittorio obbligatorio e, quindi, della fase propriamente difensiva, farebbe derivare dal procedimento un atto irrimediabilmente viziato di nullità. Peraltro, si spiega che il contribuente che rifiuti il contraddittorio pensando di adire il giudice tributario avrà meno armi per contrattaccare l’atto di accertamento, poiché la legittimità dell’atto dal punto di vista della motivazione risulta irrobustita dalla circostanza che l’Ufficio abbia fondato l’atto soltanto sulle determinazioni alle quali è giunto in solitudine “forzata”.