Per quanto riguarda i rimborsi dell’Iva auto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28 del 16 maggio, ha cercato di semplificare la procedura per il conteggio del quantum richiedibile introducendo una terza via per la rilevanza fiscale dei componenti positivi del reddito. Il contribuente deve presentare un’istanza di rimborso che prevede un’apposita sezione in cui indicare, per ciascun anno, i dati relativi alla determinazione della maggiore Iva ammessa in detrazione, della maggiore imposta dovuta sui redditi e della maggiore Irap. In questo modo le somme richieste a rimborso a titolo di Iva non detratta saranno diminuite delle somme da restituire all’Erario poiché riferibili ai maggiori costi dedotti ai fini delle imposte dirette. La tassazione quindi scatta al momento della compilazione del modulo e con una metodologia che esula completamente dalle ordinarie regole. Nel caso del rimborso Iva, si rendono dovute, all’atto della compilazione del modello, l’Ires e l’Irap sull’intero importo, anche quando lo stesso, nel pregresso, non abbia ridotto alcunché. Laddove però, a suo tempo, l’Iva sia stata capitalizzata in aumento del costo del bene, è probabile che sia ancora in atto il relativo procedimento di ammortamento e che quindi non tutto l’importo abbia trovato deduzione dal reddito d’esercizio. Nella circolare viene ufficialmente precisato che all’atto del rimborso non sarà dovuta nessuna ulteriore imposta. Va sottolineato, però, che la modulistica è tutt’altro che semplice da compilare e che i paletti inseriti dall’Agenzia sono talmente tanti che il contribuente potrebbe decidere di rinunciare a chiedere il rimborso.
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