Sul compenso del professionista le pattuizioni vincono le tariffe

Pubblicato il 21 luglio 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 15504 depositata il 14 luglio 2011, ha rigettato il ricorso presentato da un commercialista avverso la decisione con cui la Corte d'appello aveva determinato il compenso lui spettante per delle prestazioni professionali svolte in favore di due soci di una Spa, in vista della cessione del pacchetto azionario detenuto, prendendo in considerazione non le tariffe professionali bensì le determinazioni contenute in una scrittura privata tra le parti. In particolare, secondo queste pattuizioni il compenso del professionista doveva essere determinato in misura proporzionale al prezzo di realizzo delle azioni.

Il professionista aveva adito i giudici di legittimità lamentando che la sentenza impugnata contenesse un vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1366 e 1370 del Codice civile nella parte in cui aveva escluso l'operatività della clausola contrattuale che prevedeva l'applicazione del criterio legale di remunerazione fondato sull'attività effettivamente espletata dal professionista.

Secondo la Suprema corte, tuttavia, le censure del ricorrente relative all'omesso esame da parte del giudice di merito delle proprie opposte argomentazioni erano da considerare inammissibili in quanto “non appaiono sostenute dalla necessaria allegazione che tali argomenti erano stati effettivamente avanzati in grado di appello, né ne riproducono il contenuto, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione”.

Per contro, la circostanza che i contraenti avessero stabilito di legare la misura del compenso del professionista al prezzo di vendita delle azioni possedute dai soci trovava preciso riscontro nella scrittura privata tra le parti nel cui testo era stato espressamente convenuto “di remunerare dette prestazioni professionali svolte dal commercialista in proporzione al numero di azioni possedute nella società e in funzione del valore di realizzo conseguito in sede di cessione stabilendo una scala di valori di realizzo per azione correlata al compenso per il commercialista”.
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