Sui servizi sociali niente preclusioni discriminatorie
Pubblicato il 10 febbraio 2011
La Consulta, con la sentenza n.
40 depositata lo scorso 9 febbraio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6/2006, così come modificato dalla Legge regionale n. 24/2009, con il quale vengono disciplinati i requisiti soggettivi dei destinatari del sistema integrato dei servizi regionali, concernente
“la predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario”.
Per la Corte, la disposizione in discussione, secondo cui diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato viene riconosciuto soltanto a “
tutti i cittadini comunitari residenti in Regione da almeno trentasei mesi”, introdurrebbe, inequivocabilmente, una preclusione destinata a discriminare tra i fruitori del sistema integrato dei servizi sociali i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi. Con evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione.