Sui servizi “in house” contratto determinante

Pubblicato il 17 aprile 2008 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 155 del 16 aprile 2008, stabilisce che la possibilità di qualificare giuridicamente le società come soggetti operanti in house providing non comporta automaticamente l’esclusione dall’applicazione del regime del reverse charge. Si devono analizzare le condizioni contrattuali che disciplinano le reciproche obbligazioni e diritti, per stabilire se le clausole apposte consentono o meno la riconducibilità del rapporto al contratto di appalto. Se il rapporto che intercorre tra l’ente pubblico concedente e la società affidataria del servizio si configura come un contratto di appalto, i soggetti terzi che effettuano prestazioni di servizi nell’ambito dell’edilizia dovranno essere considerati subappaltatori e quindi potranno non applicare l’Iva alle fatture in virtù delle regole dell’inversione contabile. In caso contrario, invece, le prestazioni saranno ordinariamente assoggettate a Imposta sul valore aggiunto con addebito dell’Iva alla società affidataria.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy