Sui salvaguardati il 31 marzo (2 aprile) per i datori, il 21 maggio per i lavoratori
Pubblicato il 28 marzo 2013
Sui salvaguardati il 31 marzo (2 aprile) per i datori, il 21 maggio per i lavoratori.
E’ dell’8 marzo 2013 una notizia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con oggetto i 55.000 lavoratori salvaguardati.
Riferisce della disponibilità del modello per l’invio, entro il
31 marzo 2013 (*), degli elenchi dei lavoratori licenziati o da licenziare entro l’anno in corso. Richiama inoltre l’articolo 6 del decreto 8 ottobre 2012 - attuativo dell’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legge n. 95/2012 (legge n. 135/2012) - specificando le entità numeriche delle tre categorie di lavoratori salvaguardati e fissando in:
- 40.000 quella riguardante i licenziamenti avvenuti sulla base di accordi governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, che prevedono la collocazione in mobilità finalizzata al raggiungimento dei requisiti pensionistici;
- 1.600 quella riguardante i fondi di solidarietà;
- 7.400 quella riguardante i prosecutori volontari;
- 6.000 quella riguardante i lavoratori cessati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 (legge n. 14 del 2012)
per un totale di 55.000.
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Decreto 8 ottobre 2012.
Articolo 6
1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' determinato in 55.000 unità (…).
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L’Inps, ricevuta dal Ministero l’asseverazione della sussistenza di tali requisiti, formerà, tenendo conto della data di ciascun licenziamento, una graduatoria delle domande di pensione da accogliere secondo i criteri anteriori alla Riforma delle pensioni.
La
nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
8 marzo 2013 porta il titolo: SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI DALL’INCREMENTO DEI REQUISITI di ACCESSO AL SISTEMA PENSIONISTICO - ART. 22, COMMI 1 e 2 DEL D.L. 6/7/2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7/8/2012 , N. 135 E D.I. 8/10/2012 (salvaguardia in favore di n. 55.000 unità lavorative).
E’ il primo comma di quell’articolo del decreto legge n. 95/2012 ad aver esteso le norme di salvaguardia - già previste, per un primo contingente di n. 65.000 lavoratori, dall’articolo 24, commi 14 e 15 del decreto legge n. 201/2011 (l. n. 214/2011) e dal decreto 1° giugno 2012, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - ad ulteriori 55.000 unità.
Come più sopra accennato, il successivo decreto interministeriale 8 ottobre 2012 (
G.U. n. 17 del 21/1/2013), all’articolo 6, ha individuato, nel bacino di n. 55.000 unità, un’entità numerica di 40.000 lavoratori ai quali è possibile applicare le norme in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente alla riforma pensionistica, sulla base dei seguenti criteri:
- licenziamenti collettivi (ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991) di lavoratori che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2 della legge citata, ovvero della mobilità “lunga” di cui all’articolo 7, commi 6 e 7 della stessa legge;
- risoluzione dei rapporti di lavoro in ragione di accordi governativi: hanno tale natura gli accordi conclusi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’esito di procedure esperite ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, ma anche quelli che inseriscono in un programma di CIGS la previsione di una successiva procedura di mobilità strumentale all’accesso al trattamento pensionistico. In tale seconda previsione, gli accordi governativi possono essere attuati da intese successive, tra le parti, concluse secondo i criteri ed entro i limiti, numerici e temporali, per l’esercizio della facoltà di licenziamento, stabiliti negli accordi governativi da cui traggono fondamento; sono assimilabili agli accordi governativi quelli stipulati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o una Amministrazione centrale, all’esito di vertenze che presentino risvolti occupazionali da gestire anche con percorsi di accompagnamento alla pensione (es.: esame congiunto per trasferimento di azienda svolto in occasione di incontro presso il Ministero dello sviluppo economico);
- stipula degli accordi governativi entro il 31 dicembre 2011.
Comunicazione degli elenchi nominativi.
Gli elenchi dei lavoratori licenziati o da licenziare nel corso del 2013, redatti in un file formato excel “Format elenco lavoratori salvaguardati” (su espressa richiesta dell’INPS, per consentire all’Ente stesso il trattamento della grande mole di dati con i sistemi informatici), saranno trasmessi dalle imprese cui fanno capo i licenziamenti, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, al seguente indirizzo di posta elettronica: accordigovernativi40000salvaguardati@lavoro.gov.it.
ATTENZIONE: il termine di presentazione è stato fissato, dal decreto ministeriale 8 ottobre 2012, al 31 marzo 2013.
Con riguardo ai licenziamenti che saranno intimati in base a programmi di gestione delle eccedenze, che si svilupperanno successivamente al 2013, la scadenza per la comunicazione degli elenchi nominativi resta ferma al 31 marzo di ciascun anno di riferimento.
Il Ministero precisa che il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto 8 ottobre 2012, per la presentazione degli elenchi dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012, non è operante, atteso che l’iter di perfezionamento del decreto stesso (registrazione alla Corte dei Conti e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) si è concluso il 21 gennaio 2013, per il decorso dei necessari tempi tecnici.
Pertanto, l’unico termine da osservare per le comunicazioni relative ai licenziamenti intimati entro il 31 dicembre 2012, non può che essere assimilato a quello del 31 marzo 2013.
Flusso degli elenchi dei lavoratori e monitoraggio.
Il Ministero del lavoro provvede a verificare che i rapporti di lavoro siano stati risolti nel rispetto del limite numerico massimo stabilito nell’accordo governativo, entro il termine di cui all’articolo 24 della legge n. 223/1991 o entro quello concordato dalle stesse ai sensi dell’articolo 8, comma 4 della legge n. 236/1993 e sulla base di un accordo, di cui dovrà essere necessariamente specificata la data di sottoscrizione, che trovi fondamento nell’accordo governativo stipulato entro il 31 dicembre 2011.
La specificazione di tali requisiti potrà essere dichiarata in forma di autocertificazione.
Sussistendone i presupposti, il Ministero del lavoro trasmette gli elenchi nominativi all’INPS, per il monitoraggio delle domande di pensionamento, che sarà svolto sulla base della data di licenziamento ed entro la capienza di n. 40.000 beneficiari; non saranno pertanto trasmessi elenchi di lavoratori non riconducibili ad accordi governativi.
Gli elenchi dei lavoratori licenziati o da licenziare nel corso dell’anno 2013, redatti nell’apposito modello “Format elenco lavoratori salvaguardati”, dovranno essere trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - entro il 31 marzo 2013
(**).
Il
messaggio Inps n. 4678, del 18 marzo 2013, fornisce le prime istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni che regolamentano la salvaguardia dei 55mila esodati che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, così come previsto dalla legge n. 135/2012 e dal decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012.
AMBITO SOGGETTIVO
L'Istituto elenca lavoratori interessati e criteri di ammissione alla salvaguardia. I lavoratori sono:
- quelli soggetti ad accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati entro il 31 dicembre 2011;
- quelli per i quali alla data del 4 dicembre 2011 era previsto, da accordi, l'accesso ai Fondi di solidarietà di settore;
- quelli autorizzati, prima del 4 dicembre 2011, alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- quelli che, entro il 31 dicembre 2011, hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, senza avere successiva occupazione.
Questi lavoratori, entro il
21 maggio 2013, dovranno presentare un'istanza di accesso al beneficio alle Direzioni territoriali del lavoro competenti, poi valutata da specifiche Commissioni istituite presso le Dtl. L'interessato, avverso i provvedimenti delle commissioni, può presentare riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Una precisazione ministeriale è che i cessati rimasti esclusi dal gruppo dei 65mila, devono presentare una nuova domanda secondo le modalità previste per i 55mila.
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NOTA (*): la comunicazione al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’elenco degli esodati ad opera delle imprese slitta dal 31 marzo al 2 aprile 2013, a causa delle festività pasquali.
NOTA (**): entro il 2 aprile, all’indirizzo di posta elettronica accordigovernativi40000salvaguardati@lavoro.gov.it.
QUADRO DELLE NORME
Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012.
Decreto interministeriale 8 ottobre 2012.
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013.
Messaggio Inps n. 4678 del 18 marzo 2013.