Con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 179 del 27 dicembre 2005, è stabilito che non può essere richiesto il rimborso Iva nè per l'acconto versato in un contratto preliminare di compravendita di un immobile, nè per spese di miglioramenti, trasformazione e ampliamenti di immobili concessi in uso o comodato.
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