Il nuovo prelievo sui fondi immobiliari come delineato dagli interventi al Dl 112/08 che attendono il placet del Senato della Repubblica, è caratterizzato, da un lato, dall’aumento (al 20, dal 12,5%) della ritenuta sui proventi distribuiti, dall’altro, da un’imposta patrimoniale dell’1% sui fondi a ristretta base partecipativa o di “famiglia”, per i quali è elevata, sempre al 20%, anche l’aliquota sui capital gains realizzati dai partecipanti. Ma la patrimoniale all’1 per cento non è per tutti: agisce alla sola presenza di due pre-requisiti comuni alle tipologie di fondi “sospetti”, che sono la mancanza di “previsione” della quotazione e una consistenza patrimoniale inferiore a 400 milioni. In ogni caso, struttura e schema applicativo del prelievo riprendono l’originario impianto del Dlgs n. 351/2001 (modificato nel 2004). E’ invece diversa la funzione dell’imposta che, nella disciplina del 2001 doveva esaurire il prelievo, oggi rappresenta un’imposizione addizionale, di carattere presanzionatorio.
Merita un discorso a sé la previsione contenuta nel maxiemendamento al Dl che colpisce le “esterovestite”: il presupposto, originariamente contemplato, della detensione di più del 50% delle quote di un fondo, è sostituito dal requisito della “prevalenza” che, da un lato, colpisce fenomeni di “esterovestizione” anche al di sotto della soglia del 50% e, dall’altro, consente di escludere le holding estere “vere”, che detengono anche altri investimenti. In questo secondo presupposto possono rientrare situazioni senza intenti elusivi. Una trappola che fa perdere l’esenzione.
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