La delibera che modifica i criteri inderogabili fissati dalla legge circa le attribuzioni dell’assemblea di condominio è inefficace nei confronti del condomino dissenziente per nullità radicale deducibile senza limiti di tempo.
La procedura esecutiva nei confronti del condominio moroso viene sospesa se gli eredi che non sono in possesso dei beni ereditari rinunciano all’eredità entro dieci anni, come consentito loro dalla legge, con la conseguenza che il creditore interessato alla vendita del bene esecutato deve intraprendere una procedura di volontaria giurisdizione. Nel frattempo, gli altri condomini devono accollarsi le spese condominiali anche per la quota dell’eredità. Bloccate sono anche le delibere per lavori straordinari. Tre sono le soluzioni prospettate nell’articolo in esame: la prima potrebbe essere quella di obbligare il creditore, prima di iniziare l’esecuzione, a chiedere all’autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro cui il chiamato deve rinunciare o meno all’eredità; la seconda potrebbe essere quella di far proseguire la procedura esecutiva con la vendita del bene nonostante l’intervenuta rinuncia; il terzo ed ultimo rimedio potrebbe essere quello di ritenere definitivamente intervenuta l’accettazione degli eredi in mancanza di loro rinuncia e/o accettazione con beneficio di inventario subito dopo il ricevimento della notifica dell’inizio della procedura esecutiva.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 730/08, ha rinviato ad altra sezione della corte di Appello che aveva rigettato l’appello del condominio circa la possibilità del costruttore di riservarsi la proprietà di spazi di parcheggio da cedere privatamente a terzi, oltre l’area sottoposta a vincolo. L’accertamento che la corte di Appello è tenuta ad effettuare riguarda il numero dei parcheggi, perché sia corrispondente al numero degli appartamenti del complesso condominiale e perché gli stessi debbano essere venduti singolarmente agli acquirenti degli appartamenti.
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