Sull'omissione delle ritenute previdenziali si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 4808 del 7 marzo 2005. Le Sezioni Unite della Corte hanno stabilito che l'omesso versamento di contributi previdenziali si verifica solo nel caso in cui il mancato pagamento non è accompagnato da altre irregolarità di denuncia, altrimenti si incorrerebbe nella violazione più grave dell'evasione contributiva
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