Il Ministero del Lavoro, con la risposta del 16 maggio 2006 ad un’istanza di interpello avanzata dalla Confindustria in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, conferma quanto già dettato dall’Inail, nella circolare 90/2004, e dall’Inps, nella circolare 58/2005. In particolare, il Welfare, con la risposta prot. n. 25/Segr./0004255, ribadisce il principio della salvaguardia delle aspettative maturate dai lavoratori in relazione alla disciplina previgente alla data di entrata in vigore della riforma, mentre con successive disposizioni normative è stata progressivamente riestesa l’operatività della disciplina previgente anche ai periodi successivi all’entrata in vigore della legge 257/1992. Ne consegue che i lavoratori ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente, per effetto dell’accertata esposizione qualificata ultradecennale all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003, possono raggiungere i requisiti pensionistici, anche con i benefici legati all’amianto, successivamente alla data del 2 ottobre 2003. Tutto ciò può avvenire anche se alla stessa data del 2 ottobre 2003 i lavoratori interessati non abbiano presentato la relativa domanda o non abbiano ancora ottenuto il rilascio della certificazione Inail.
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