Sugli "Abogados" il Cnf chiede chiarimenti alla Corte di giustizia
Pubblicato il 05 febbraio 2013
Con comunicato del 4 febbraio, il Consiglio nazionale forense rende noto di avere inoltrato, il 30 gennaio 2013, una
ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia Ue concernente l’articolo 3 della Direttiva n. 98/5/CE sullo stabilimento degli avvocati entro lo spazio della Comunità europea.
In particolare, il Cnf ha formulato un primo quesito ai giudici europei con il quale si chiede di precisare se l'articolo 3 citato debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali (Consigli dell’Ordine) “ad iscrivere nell'elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell'Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell'abuso del diritto dell’Unione”.
E sempre con riferimento all’articolo 3 della Direttiva n. 98/5/CE, il Cnf ha avanzato anche un secondo quesito volto a verificare il suo eventuale contrasto con l’4, paragrafo 2, TUE “nella misura in cui consente l'elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l'accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia”.
La prassi di cui il Cnf chiede chiarimenti e, in particolare, se possa configurare o meno una ipotesi di abuso del diritto, è quella di chi acquisisca la laurea in giurisprudenza in Italia per poi trasferirsi in Spagna al fine di ottenere il titolo di abogados e conseguentemente tornare in Italia chiedendo l’iscrizione “automatica” all’elenco speciale degli avvocati stabiliti.