Secondo la Corte di giustizia – sentenza del 12 febbraio, causa C-67/08 – non esiste, nel diritto comunitario, salvo i casi espressamente disciplinati, un principio dal quale desumere il divieto delle doppie imposizioni. In particolare, la normativa di uno Stato membro, che non permetta di detrarre dall'imposta di successione dovuta nello Stato di residenza del defunto l'imposta di successione pagata in altro Stato sui beni ivi esistenti, non risulta in contrasto col diritto comunitario né, in particolare, col principio della libera circolazione dei capitali. Allo stato attuale, precisa infatti la Corte Ue, “gli Stati membri non hanno l'obbligo di adattare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio da parte dei detti stati membri della loro competenza fiscale”.
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