Successione nel contratto di locazione alla morte del conduttore originario e del subentrato
Pubblicato il 14 febbraio 2013
L’articolo 6, primo comma, della Legge n. 392/1978 in materia di successione nel contratto di locazione ed ai sensi del quale
"in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi", trova applicazione anche qualora l’evento morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato nella posizione di conduttore al conduttore originario, "
dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest’ultimo”. E' quanto sancito dai giudici della Corte di cassazione nel testo della
sentenza n. 3548 del 13 febbraio 2013 con cui è stato riconosciuto come legittimo il subentro del convivente more uxorio della figlia del conduttore originario in un contratto di locazione una volta deceduti questi ultimi due soggetti.