È ammesso il credito d’imposta, di cui all’art. 28 del cd. “Decreto Rilancio”, per i professionisti in sublocazione. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 356 del 15 settembre 2020. L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, si è espressa in merito a un professionista che utilizza per la sua attività una stanza posta all’interno di uno studio di un altro lavoratore autonomo, che quest'ultimo conduce in affitto da terzi, e chiede se sul canone di subaffitto può usufruire del tax credit.
L'art. 28 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ha introdotto la possibilità in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, di poter accedere a un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
La predetta norma prevede, altresì, che ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che:
Il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conserva una autonoma rilevanza economica. Pertanto, considerata anche la finalità dell'art. 28 del “Decreto Rilancio”, ossia di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, è possibile accedere al beneficio in caso di stipulazione di un contratto di sublocazione disciplinato dalla L. n. 392/1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.
La sublocazione, pur se limitata ad una stanza, ha le caratteristiche degli ordinari contratti di affitto. Pertanto, anche il conduttore principale potrà applicare il credito di imposta, considerando però, nel conteggio della diminuzione di fatturato, anche l'importo del canone di subaffitto attivo percepito.
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