La Cassazione ha giudicato fondato il ricorso promosso da un uomo contro la decisione di merito che aveva confermato, nei suoi confronti, il decreto di rilascio dell'alloggio ERP di cui era assegnatario il padre deceduto.
La Corte d'appello aveva sostenuto che l'alloggio, a seguito della morte dell'assegnatario, fosse ritornato nella disponibilità dell'ente, e che non fosse sorto in favore del figlio e, in generale, dei soggetti potenzialmente legittimati, un automatico diritto al subentro.
La detenzione dell'immobile, dopo la morte del genitore, era diventata sine titulo, in assenza di un formale provvedimento di assegnazione o voltura a suo favore.
La Suprema corte, con ordinanza n. 3790 dell'8 febbraio 2019, ha ritenuto fondato il motivo con cui il ricorrente aveva lamentato la violazione degli artt. 11 e 12 della Legge regionale del Lazio n. 12/1999 per avere, l'organo giudicante, erroneamente regolato la fattispecie in esame in applicazione di un principio di diritto non appropriato.
Il ricorrente, infatti, all'atto di opporre il decreto di rilascio, non aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto a succedere nell'assegnazione dell'alloggio al padre defunto, ma che, in ragione della sua pregressa separazione dal coniuge e dal rientro presso l'abitazione paterna, tale diritto gli fosse riconosciuto in considerazione del disposto dell'art. 12, comma 4, lett. e) della Legge regionale citata, nel testo applicabile ratione temporis.
Detta disposizione, interpretata in correlazione con il precedente articolo 11, comma 5, di definizione del concetto di nucleo familiare, accordava tale diritto anche in caso di “rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente”.
Sul punto, la Prima sezione civile, ha ricordato il principio secondo cui, in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, “sicché la morte dell'assegnatario determina la cessazione del rapporto locatizio ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente assegnante, non essendo previsto dalla legge un diritto di subentro automatico degli eredi dell'assegnatario, ai quali, tuttavia, è data la facoltà di chiedere, iure proprio e non iure successionis, una nuova assegnazione in loro favore del medesimo bene a titolo preferenziale, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972, sempre che sussistano le condizioni di carattere generale richieste dalla legge”.
Tuttavia, ha, altresì, evidenziato che, nella vicenda in esame, il decidente era incorso in un manifesto errore di sussunzione, applicando una norma innegabilmente "giusta" ad una fattispecie invece erroneamente individuata.
Difatti, non aveva regolato il caso alla luce delle richiamate disposizione di fonte regionale e, in particolare, delle norme in tema di subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare.
In queste, nell'area dei potenziali successibili, era fatto riferimento anche a quei soggetti che non facendo parte del nucleo familiare assegnatario ne determinavano tuttavia l'ampliamento e, tra questi, al figlio rientrato a causa di separazione omologata dal giudice competente.
E poiché, nella specie, non era stato contestato che il figlio fosse rientrato presso l'abitazione paterna a seguito di separazione dal proprio coniuge (anche se ciò non avrebbe comportato a suo favore alcun automatismo nell'assegnazione dell'alloggio già assegnato al padre), la Corte d'Appello, in luogo di chiudere la vicenda de plano, avrebbe dovuto dapprima chiedersi, appunto alla stregua delle norme richiamate, se il ricorrente, pur non facendo parte del nucleo familiare al momento dell'assegnazione dell'alloggio come eccepito da ATER, non avesse avuto titolo per potervi concorrere al subentro.
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