Studio professionale in Stp, conferimento non neutrale

Pubblicato il 22 dicembre 2018

Il trattamento fiscale del conferimento di uno studio professionale individuale (beni materiali, beni immateriali, contratti in essere, contratti con dipendenti e collaboratori, contratti di utenza, contratti di fornitura, eventuali crediti e debiti, clientela, avviamento) in una società tra professionisti (Stp) costituita in forma di Srl, è al centro della risposta da parte dell'agenzia delle Entrate n. 125 del 21 dicembre 2018.

Per il conferimento il professionista che cede lo studio riceverà una quota di partecipazione al capitale e agli utili della Stp pari al 50%.

Lo studio professionale non può qualificarsi alla stregua di azienda: l'operazione non è neutrale e c'è plusvalenza

L’operazione di conferimento dello studio professionale nella Stp-Srl, spiega l'Agenzia, non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 176 del Tuir, secondo cui “i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze…”, non essendo soddisfatto il presupposto soggettivo richiesto dalla norma: il soggetto conferente, infatti, non esercita impresa commerciale e determina il proprio reddito imponibile secondo regole diverse da quelle previste per gli imprenditori commerciali.

L’operazione, invece, ricade nell'alveo del combinato disposto degli articoli 9 e 54 del Tuir.

Dunque, concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze dei beni strumentali realizzate, fra l’altro, mediante cessione a titolo oneroso. Il valore della plusvalenza imponibile è dato dalla differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

Per quanto riguarda l'Iva, dal momento che lo studio professionale non è qualificabile alla stregua di azienda, non è applicabile alla fattispecie l’articolo 2, comma 3, lettera b), del Dpr 633/1972, quindi il conferimento non si considera operazione fuori campo Iva.

Ci si deve riferire al comma 1 dello stesso articolo 2, che include anche i conferimenti nella generica categoria degli “atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”. Dunque, i conferimenti in società, diversi da quelli che hanno per oggetto aziende, costituiscono cessioni di beni e il relativo trattamento fiscale va verificato con riguardo all’oggetto del conferimento.

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