Studi. Una novità tra i criteri d’accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2012
Pubblicato il 24 ottobre 2013
Del 5 luglio 2013, un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate annuncia il via per l’accesso alla
disciplina premiale per gli studi di settore del periodo d’imposta 2012, per i quali sono confermati i criteri
sperimentali individuati con il
provvedimento del 12 luglio 2012 con l’aggiunta di un nuovo criterio, che
coinvolge ulteriori studi. Vi accedono i contribuenti congrui e coerenti che hanno fedelmente indicato i dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi.
Un Provvedimento del direttore Befera - n.
82537, del 5 luglio 2013 - sentite le associazioni di categoria rappresentate nella
Commissione degli Esperti per gli studi di settore, definisce e approva i termini di accesso al regime
premiale in attuazione dell’articolo 10 ("Regime premiale per favorire la trasparenza"), commi dal 9 al 13,
del
Dl n. 201 del 2011, cosiddetto “Salva Italia”, recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici.”, pubblicato in “
Gazzetta Ufficiale” n. 284, del 6 dicembre 2011 -
supplemento ordinario – e convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
CONDIZIONI
Per rientrare nel regime, il contribuente deve:
1. dichiarare ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di
settore;
2. aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore;
3. risultare coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di
settore.
Gli ammessi al regime per il 2012 (periodo d’imposta 2012), sono i contribuenti che applicano gli studi di
settore indicati nell’allegato n. 1 del Provvedimento sopraccitato.
Gli studi dell’allegato sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza
economica riferibili ad almeno quattro tipologie tra quelle indicate come:
a) di efficienza e produttività del fattore lavoro,
b) di efficienza e produttività del fattore capitale,
c) di efficienza di gestione delle scorte,
d) di redditività,
e) di struttura,
o tre delle tipologie di indicatori indicate, che siano contemporaneamente riferibili a settori di attività
economica per i quali è stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla
percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia
(*).
NOVITA’ tra i criteri
Il regime premiale per il 2012 – che prevede l’esclusione da accertamenti analitico-presuntivi (detti anche
analitico-induttivi) basati sulle presunzioni semplici, in ambito di imposte dirette ed Iva; la riduzione di un
anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; la determinazione sintetica del reddito
complessivo ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato -
è valido anche per i contribuenti che applicano gli studi di settore e presentano almeno tre diverse tipologie
tra quelle indicate e, nel contempo, presentano il nuovo indicatore di coerenza “Indice di copertura del
costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, introdotto con il Dm del 28 marzo 2013.
ATTENZIONE - Resta fuori dai benefici l’induttivo “puro” di cui all’articolo 39, comma 2, lettera d-ter del Dpr
n. 600 del 1973.
Il PROVVEDIMENTO n. 102603 del 12 luglio 2012
Il provvedimento direttoriale del 12 luglio 2012 richiama i commi da 9 a 13 dell’articolo 10 del Dl
201/2011, riferendo in particolare – rispetto agli ambiti soggettivo ed oggettivo della norma – che con
riguardo alle condizioni è necessario che:
a) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo
studio di settore applicabile;
b) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al
regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie
reddituali;
c) nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per
entrambi gli studi.
Poiché l’articolo 10 del Dl n. 201/2011, al comma 12, prevede che con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di
accesso alla disciplina, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente e attesa l’esigenza di
garantire l’applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di
settore
(**) e che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore, l’Amministrazione finanziaria ha
quindi previsto che per il periodo di imposta 2011 accedessero al regime premiale i contribuenti che
applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al Provvedimento, individuati tra quelli per i quali
risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili alle categorie elencate più sopra.
-----------------------
Nota
(*): al riguardo, il Provvedimento chiarisce che nel caso in cui il contribuente interessato debba
applicare due diversi studi di settore, per accedere al regime premiale è necessario che entrambi gli studi
rientrino tra quelli previsti dall’allegato n. 1 al Provvedimento stesso.
Nota
(**): in merito alla fedeltà dei dati da dichiarare, all’articolo 4 del Provvedimento viene chiarito che
tale fedeltà sussiste anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di
settore, di dati che non comportano la modifica dell’assegnazione ai cluster e/o del calcolo dei ricavi o dei
compensi stimati e/o del posizionamento degli indicatori di normalità e di coerenza, rispetto alle risultanze
dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.
NORME E PRASSI
AGENZIA DELLE ENTRATE – COMUNICATO STAMPA
5 LUGLIO 2013
AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO n.
82537 del 5 LUGLIO 2013
AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO n.
102603 del 12 LUGLIO 2012
DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N.
201 (Legge 22 dicembre 2011 n. 214)