Studi. Una novità tra i criteri d’accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2012

Pubblicato il 24 ottobre 2013 Del 5 luglio 2013, un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate annuncia il via per l’accesso alla disciplina premiale per gli studi di settore del periodo d’imposta 2012, per i quali sono confermati i criteri sperimentali individuati con il provvedimento del 12 luglio 2012 con l’aggiunta di un nuovo criterio, che coinvolge ulteriori studi. Vi accedono i contribuenti congrui e coerenti che hanno fedelmente indicato i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi.

Un Provvedimento del direttore Befera - n. 82537, del 5 luglio 2013 - sentite le associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli Esperti per gli studi di settore, definisce e approva i termini di accesso al regime premiale in attuazione dell’articolo 10 ("Regime premiale per favorire la trasparenza"), commi dal 9 al 13, del Dl n. 201 del 2011, cosiddetto “Salva Italia”, recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.”, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 284, del 6 dicembre 2011 - supplemento ordinario – e convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

CONDIZIONI

Per rientrare nel regime, il contribuente deve:

1. dichiarare ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore;

2.
aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

3.
risultare coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore.

Gli ammessi al regime per il 2012 (periodo d’imposta 2012), sono i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 del Provvedimento sopraccitato.

Gli studi dell’allegato sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro tipologie tra quelle indicate come:

a) di efficienza e produttività del fattore lavoro,

b)
di efficienza e produttività del fattore capitale,

c)
di efficienza di gestione delle scorte,

d)
di redditività,

e)
di struttura,

o tre delle tipologie di indicatori indicate, che siano contemporaneamente riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (*).

NOVITA’ tra i criteri

Il regime premiale per il 2012 – che prevede l’esclusione da accertamenti analitico-presuntivi (detti anche analitico-induttivi) basati sulle presunzioni semplici, in ambito di imposte dirette ed Iva; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; la determinazione sintetica del reddito complessivo ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato - è valido anche per i contribuenti che applicano gli studi di settore e presentano almeno tre diverse tipologie tra quelle indicate e, nel contempo, presentano il nuovo indicatore di coerenza “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, introdotto con il Dm del 28 marzo 2013.

ATTENZIONE - Resta fuori dai benefici l’induttivo “puro” di cui all’articolo 39, comma 2, lettera d-ter del Dpr n. 600 del 1973.

Il PROVVEDIMENTO n. 102603 del 12 luglio 2012

Il provvedimento direttoriale del 12 luglio 2012 richiama i commi da 9 a 13 dell’articolo 10 del Dl 201/2011, riferendo in particolare – rispetto agli ambiti soggettivo ed oggettivo della norma – che con riguardo alle condizioni è necessario che:

a) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;

b)
nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;

c)
nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi.

Poiché l’articolo 10 del Dl n. 201/2011, al comma 12, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente e attesa l’esigenza di garantire l’applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore (**) e che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore, l’Amministrazione finanziaria ha quindi previsto che per il periodo di imposta 2011 accedessero al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al Provvedimento, individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili alle categorie elencate più sopra.

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Nota (*): al riguardo, il Provvedimento chiarisce che nel caso in cui il contribuente interessato debba applicare due diversi studi di settore, per accedere al regime premiale è necessario che entrambi gli studi rientrino tra quelli previsti dall’allegato n. 1 al Provvedimento stesso.

Nota (**): in merito alla fedeltà dei dati da dichiarare, all’articolo 4 del Provvedimento viene chiarito che tale fedeltà sussiste anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica dell’assegnazione ai cluster e/o del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati e/o del posizionamento degli indicatori di normalità e di coerenza, rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.

NORME E PRASSI

AGENZIA DELLE ENTRATE – COMUNICATO STAMPA 5 LUGLIO 2013

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO n. 82537 del 5 LUGLIO 2013

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO n. 102603 del 12 LUGLIO 2012

DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 (Legge 22 dicembre 2011 n. 214)
Allegati
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