Con nota del 6 ottobre 2016, Confprofessioni ha analizzato la questione degli scatti di anzianità nel CCNL Studi professionali.
Tali scatti consistono in un’attribuzione patrimoniale di natura retributiva, aggiuntiva rispetto al minimo tabellare, istituita in via autonoma dalla contrattazione collettiva sul presupposto di una maggiore proficuità del lavoro prestato dal lavoratore con il progredire della sua anzianità di servizio.
Si ricorda che si computano nell’anzianità di servizio i periodi di assenza retribuita per maternità, malattia, congedo matrimoniale, infortunio, CIG a orario ridotto, contratti di solidarietà ecc.
L’art. 117 del CCNL in questione attribuisce al lavoratore il diritto ad un massimo di 8 scatti di anzianità, accordati con cadenza triennale a partire dal 1° ottobre 2011, pari a:
LIVELLO |
IMPORTO |
Quadri |
€ 30,00 |
1° livello |
€ 26,00 |
2° livello |
€ 23,00 |
3° livello super |
€ 22,00 |
3° livello |
€ 22,00 |
4° livello super |
€ 20,00 |
4° livello |
€ 20,00 |
5° livello |
€ 20,00 |
Sottolinea la nota che, nel caso in cui nel corso del periodo triennale di maturazione di un nuovo scatto dovesse essere riconosciuto un passaggio di livello, si applicherà a tutti gli scatti di anzianità maturati a partire da quel momento il valore dello scatto previsto per il nuovo livello di inquadramento, senza alcun ricalcolo degli scatti precedentemente conseguiti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".