Il contratto collettivo nazionale per gli Studi professionali Confprofessioni (Consilp) del 17 aprile 2015, ha regolamentato le ferie per i lavoratori che prestano attività per 6 giorni la settimana e per coloro che lavorano per 5 giorni la settimana (c.d. settimana corta). Nel rispetto del principio di non discriminazione, Confprofessioni, in data 20 settembre 2016, ha illustrato i calcoli da effettuare per quantificare le ferie maturate nel contratto di lavoro a tempo parziale c.d. di tipo verticale. |
Il Contratto collettivo nazionale per gli Studi professionali Confprofessioni (Consilp) del 17 aprile 2015 ha regolamentato le ferie stabilendo che il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni.
In caso di regime di "settimana corta", dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
ATTENZIONE Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. |
E’, inoltre, previsto che il datore di lavoro possa stabilire il periodo delle ferie di norma da maggio a ottobre, in funzione delle esigenze della struttura lavorativa e sentiti i lavoratori, nonché secondo i principi del D.Lgs. 66/2003 in materia.
Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione di fatto, tuttavia, in caso di licenziamento o di dimissioni, spettano al prestatore di lavoro tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza.
ATTENZIONE Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. |
Poiché le ferie sono finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche, rappresentano un diritto irrinunciabile, pertanto – chiarisce il contratto collettivo - nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Inoltre, per espressa previsione del CCNL, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore, prima del termine del periodo di ferie, per ragioni di servizio, fermo restando il diritto di quest’ultimo:
Per il principio di non discriminazione il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno eccetto che per la quota economica a carico dei datori di lavoro a titolo di assistenza sanitaria integrativa.
Il riproporzionamento, in ragione delle ridotta prestazione lavorativa, del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispettivo orario intero previsto dal CCNL, fatte salve le integrazioni di cui alle specifiche normative.
In merito si evidenzia che, proprio recentemente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18709 del 23 settembre 2016, ha stabilito che, in generale, il rispetto di tale principio comporta che il lavoratore occupato con contratto di lavoro part- time deve beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:
Mentre per i lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time c.d. di tipo orizzontale i giorni di ferie annuali sono sempre pari a 26 in caso di settimana lunga, e 22 in caso di settimana corta, per i lavoratori che svolgono un orario di lavoro di tipo part-time verticale occorre fare un riproporzionamento sulla base della percentuale dell'orario di lavoro effettuato rispetto a quello contrattuale a tempo pieno.
Confprofessioni, in data 20 settembre 2016, ha illustrato, con un approfondimento, i calcoli da effettuare proprio per quantificare le ferie maturate nel contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con esempi pratici che si riportano di seguito.
LAVORATORE CHE PRESTA ATTIVITA’ PER ALCUNI GIORNI A SETTIMANA Qualora il dipendente svolga un'attività settimanale a tempo parziale con una riduzione di uguale misura della prestazione lavorativa su base giornaliera (es. 4 ore al giorno, o 6 ore al giorno) per 4 giorni settimanali, vanno sottratti 1,25 giorni di ferie per ogni giorno effettivo di ferie goduto (1,25*4 = 5), 1,66 per 3 giorni settimanali (1,66*3 = 5), e così via. |
LAVORATORE CHE PRESTA ATTIVITA’ CON ORARIO ASIMMETRICO Per Confprofessioni, qualora la prestazione sia svolta settimanalmente con un orario asimmetrico, ovvero secondo un’organizzazione oraria che preveda durate diverse a seconda della giornata (es. lunedì 3 ore, martedì e mercoledì 6 ore, giovedì 8 ore, venerdì 5 ore), è necessario commutare i giorni di ferie contrattualmente previsti in ore, in quanto le giornate lavorative hanno una consistenza diversa in termini di durata e non sono quindi fungibili nel momento in cui si programmano le ferie. La formula da applicare, nel caso di specie, per ottenere l'esatto ammontare di ore di ferie annuali cui il lavoratore ha diritto è la seguente: 170 (un mese di lavoro in ore)/100*percentuale part-time = ammontare delle ferie in ore. Le ore di ferie godute dovranno quindi essere sottratte in riferimento all'orario concordato, per cui, a titolo di esempio, se il venerdì è programmata una prestazione di 5 ore ed il lavoratore usufruisce delle ferie in tale giornata, dovranno essere detratte 5 ore di ferie. |
LAVORATORE CHE PRESTA ATTIVITA’ ALTERNANDO MESI LAVORATI A TEMPO PIENO A MESI NON LAVORATI In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, configurato come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, la durata del periodo di ferie va, invece, calcolata proporzionalmente ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con la corresponsione della retribuzione intera. Per cui, nel caso di specie, vige la regola ordinaria sancita dall'art. 82 del CCNL Studi professionali che attribuisce al dipendente il diritto a 26 giorni lavorativi, se l'orario è distribuito su 6 giorni settimanali e 22 giorni lavorativi in regime di settimana corta. Ogni mese, nei giorni di effettivo servizio e in quelli equivalenti, si matura un dodicesimo del periodo annuale e le frazioni di almeno 15 giorni si considerano mese intero. Si rammenta, infine, che sono equiparati al servizio effettivo i periodi di assenza retribuita per maternità, malattia, congedo matrimoniale, infortunio, CIG a orario ridotto, contratti di solidarietà ecc. |
Quadro delle norme |
D.Lgs. n. 66/2003 Confprofessioni (Consilp), CCNL Studi professionali del 17 aprile 2015 Confprofessioni, approfondimento del 20 settembre 2016 Corte di Cassazione, sentenza n. 18709 del 23 settembre 2016 |
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