Con la circolare n. 24/E del 30 maggio 2016, l'Agenzia delle Entrate illustra le modalità di elaborazione ed applicazione degli studi di settore e dei parametri per l'anno d'imposta 2015.
Per quanto riguarda gli studi di settore, le novità più importanti riguardano:
- l'approvazione di 70 studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali elaborati al fine di tener conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica;
- l'aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell'istituzione dei nuovi comuni;
- l'elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”;
- la revisione congiunturale speciale e alcune semplificazioni che riguardano la modulistica.
Relativamente alla sanzioni, l'Agenzia apre anche al caso delle sanzioni previste in ipotesi di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo se le informazioni errate siano rilevanti per l'applicazione degli studi.
Con i decreti del 22 dicembre 2015 sono state approvate nuove analisi di territorialità da applicare a partire dal periodo d'imposta 2015. Si tratta di cinque nuovi modelli territoriali, applicabili agli studi di settore approvati con i decreti ministeriali della stessa data, nei caso in cui è previsto dalle Note tecniche e metodologiche degli studi stessi.
Per esempio, l’indicatore “Livello dei canoni di affitto dei locali commerciali” è stato determinato a livello comunale partendo dalle informazioni contenute nei quadri F e B del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività di impresa, con riferimento al periodo d’imposta 2013. La finalità di questo indicatore di territorialità è quella di tener conto dell’influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico.
Nella circolare 24/E/2016 si chiarisce, inoltre, che l'indicazione infedele dei dati non sempre preclude l'accesso ai benefici del regime premiale.
I contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono, comunque, accedere alle agevolazioni previste dal regime premiale se gli errori commessi non modificano la situazione di congruità, coerenza e normalità.
A seguito delle modifiche al sistema sanzionatorio apportate dal Dlgs 158/2015, viene poi specificato che in relazione alle sanzioni per l’infedele compilazione dei modelli degli studi di settore, non sono più previste specifiche maggiorazioni delle sanzioni applicabili nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi oppure di omessa presentazione di tali modelli, oltre che nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti.
Ai fini delle fruibilità del regime premiale è chiarito che il requisito della fedeltà dei dati indicati nella comunicazione dei dati rilevanti sussiste anche nel caso di errori o omissioni che, comunque, non comportino la modifica:
dell’assegnazione ai cluster;
del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza.
Per tali ragioni – specifica l'Agenzia - la permanenza nel regime risulta sussistere se restano confermate l'assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità.
Di qui la possibilità per i contribuenti di poter permanere nel regime di favore, ossia di poter mantenere attiva l'opzione che permette loro di beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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