Studi di settore evoluti, sì all’applicazione retroattiva

Pubblicato il 08 settembre 2014 Un avvocato che svolgeva sia la professione in forma individuale che associata, dopo essere stato oggetto di accertamento ed essersi visto rettificare il reddito imponibile per l’anno 1999, ha presentato ricorso ritenendo che i compensi percepiti dalle due attività svolte fossero congrui rispetto allo studio di settore SK04U.

La controversia, non risolta nei vari gradi di giudizio, è approdata dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha annullato la pronuncia della Ctr con rinvio in appello.

La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 3507/14, legittima l'applicazione retroattiva dei nuovi studi di settore più favorevoli al contribuente.

Anche lo studio di settore approvato con Dm successivo a quello dell’anno accertato per il professionista deve, infatti, poter essere tenuto in considerazione se ritenuto più calzante.

Nelle motivazioni si legge che l’applicazione di un nuovo studio di settore “non può essere esclusa per il solo fatto che tale disciplina era contenuta in un decreto ministeriale emanato successivamente l'anno di imposta oggetto di accertamento”. Il nuovo studio è da ritenere correttamente applicabile sia perché è da considerare come “un'ipotesi di successivo raffinamento dello strumento non legata a situazioni contingenti correlate a determinate annualità di imposta o eccezionali” sia perché “è del tutto legittima e giustificata la prevalenza in ogni caso dello strumento più recente su quello precedente, con la conseguenza dell'applicazione retroattiva dello standard più affinato e, pertanto, più affidabile”.

La Ctr Trento – sentenza 47/1/2014 – sempre in tema di studi di settore esclude dall’applicazione di questi ultimi l’annualità dell’impresa che ancora si trova ad affrontare la fase di inizio attività (cosiddetta start up), dato che tale fase non è considerabile come un normale periodo d’imposta; allo stesso modo le motivazioni dell’atto di accertamento non possono prendere a riferimento lo sviluppo imprenditoriale degli anni successivi a quello di avvio attività.
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