L'agenzia delle Entrate ha individuato, con provvedimento del 9 giugno 2015, prot. 78324, gli appartenenti agli studi di settore che possono beneficiare del regime premiale per il periodo di imposta 2014, previsto dall’articolo 10, commi da 9 a 13, del D.L. n. 201/2011. Sono 157, 41 in più del 2013, ma nell'elenco si nota ancora l'esclusione dei professionisti.
Si tratta dei contribuenti con ricavi/compensi almeno pari a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, che assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti e risultano coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi.
A detti contribuenti:
- sono preclusi gli accertamenti analitico-presuntivi basati su presunzioni semplici;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo avviene solo se lo stesso eccede di almeno un terzo quello dichiarato;
- sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento.
Si specifica che:
qualora il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore deve sussistere per entrambe le categorie reddituali
se il contribuente applica due diversi studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, la congruità e la coerenza deve sussistere per entrambi gli studi; inoltre tutti e due gli studi devono essere ammessi al regime premiale.
Gli studi cui si applica il regime premiale per il periodo di imposta 2014 sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:
1) quattro delle seguenti tipologie: a) efficienza e produttività del fattore lavoro; b) efficienza e produttività del fattore capitale; c) efficienza di gestione delle scorte; d) redditività; e) struttura;
2) tre delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
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