Studi di settore. Aggiornate le Faq online per chiarire i dubbi dei contribuenti

Pubblicato il 18 settembre 2012 Nei mesi scorsi molti contribuenti sono stati raggiunti da avvisi dell’agenzia delle Entrate con i quali venivano invitati a presentare i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore a seguito delle modifiche alle sanzioni per l’omessa presentazione.

Il tutto ha sollevato parecchie perplessità e ha spinto la stessa Amministrazione finanziaria ad intervenire con delucidazioni raccolte nelle faq pubblicate lo scorso mese di luglio sul sito internet.

Ora, queste faq sono state aggiornate. In particolare, con l’occasione sono state aggiunte 9 nuove faq, mentre altre risposte sono state integrate.

Il primo chiarimento offerto è che i contribuenti che iniziano e chiudono un’attività nello stesso anno, non soggetti agli studi di settore, sono tenuti a inserire in dichiarazione solo la causa di esclusione relativa all’inizio dell’attività (codice 1) e a presentare, se previsto, il modello Ine (Indicatori di normalità economica). L’Agenzia specifica che ogni eventuale correzione da parte del contribuente in sede di compilazione degli studi di settore richiede sempre la presentazione di una dichiarazione integrativa, dal momento che gli uffici non possono mai procedere con delle rettifiche autonome.

Le altre nuove risposte riguardano, invece, alcuni quesiti relativi agli adempimenti delle società cooperative, degli enti non commerciali e degli agricoltori.

Nello specifico, l’Agenzia ha puntualizzato che gli imprenditori agricoli, che producono due diversi tipi di reddito (sia agrario che d’impresa), sono tenuti a presentare il modello studi solo relativamente all’attività commerciale con cui hanno realizzato reddito d’impresa.

Dunque, gli studi di settore vanno compilati solo per l’attività commerciale, considerando esclusivamente i componenti contabili ed extracontabili alla stessa afferenti. Tutto ciò assimilando questa fattispecie di lavoratore a quella di lavoratore dipendente titolare anche di una partita Iva per lo svolgimento di lavoro autonomo. Infatti, nel caso di un dipendente che svolge anche attività di lavoro autonomo, l’applicazione degli studi di settore è richiesta solo riguardo al reddito proveniente dall’esercizio di arti e professioni.

Per quanto riguarda le cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore dei soci o associati, si chiarisce che non sono tenuti a presentare il modello studi ma solamente il modello parametri, se elaborati per l'attività svolta, barrando l’apposita casella nel primo rigo del quadro RF di Unico.

Nel caso delle cooperative a mutualità prevalente, invece, è prevista la presentazione del modello studi anche se i risultati derivanti dall’applicazione degli stessi, per i periodi d’imposta 2010 e 2011, non rilevano ai fini dell’accertamento. Unica eccezione è contemplata nel caso in cui gli utenti sono non imprenditori e sono gli unici beneficiari delle operazioni; in tal caso, scatta una causa di disapplicazione e si è obbligati alla compilazione del modello Ine.

Ad illustrare tutto ciò, la stessa agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 17 settembre 2012.

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