L'Oic ha rilasciato in pubblica consultazione la bozza del principio contabile Oic XX, sugli “Strumenti finanziari derivati”. Commenti e proposte al riguardo sono da inviare all'Organismo italiano di contabilità entro il 31 maggio 2016
L'azione di aggiornamento del suddetto principio contabile segue il più ampio progetto di revisione dei principi contabili nazionali avviato a seguito delle disposizioni contenute nel Dlgs 139/2015, che ha recepito la direttiva europea 34/2013/Ue.
Si tratta di un principio contabile molto atteso, in quanto fornisce agli operatori le dovute istruzioni sulle modalità di rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati.
Proprio con il recepimento della direttiva europea 34/2013 vengono eliminate alcune significative differenze tra l'insieme dei principi contabili nazionali e quelli internazionali. Nello specifico, la riscrittura dell'articolo 2426 c.c. impone a tutte le imprese nazionali, con eccezione per le micro-imprese, di rilevare nel conto economico le variazioni di fair value degli strumenti derivati, compresi quelli incorporati, a meno che si tratti di operazioni di copertura.
In caso di derivati designati alla copertura di uno o più rischi di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, la variazione del fair value non va imputata in conto economico, ma direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.
Sebbene la norma appaia molto semplice, essa richiede una grande competenza nella sua applicazione pratica, visto anche il richiamo esplicito del secondo comma dell'art. 2426 c.c. a concetti e criteri contenuti nei principi contabili internazionali.
Per tali ragioni l'Oic ha tentato di semplificare le previsioni degli Ias/Ifrs ed ha elaborato anche specifiche e corpose appendici dedicate alla definizione dei derivati, alla determinazione del fair value e allo scorporo di quelli incorporati in altri contratti, mettendo a disposizione anche una serie di esempi illustrativi, che riguardano ogni singola scrittura contabile.
Dalle considerazioni fatte dall'Organismo italiano di contabilità emerge, poi, che oltre alla contabilizzazione al fair value dei derivati, le nuove regole individuate nel revisionato principio contabile debbano essere applicate retroattivamente, come se fossero sempre state applicate e, a differenza di quanto accaduto per il costo ammortizzato, non è previsto alcun esonero per le operazioni precedenti al 1° gennaio 2016 che non hanno esaurito i loro effetti in bilancio.
Analogamente nessuna agevolazione è stata prevista per le imprese che redigono i bilanci in forma abbreviata.
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