Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75/2017, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017, che recepisce nel nostro ordinamento la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
Il decreto, a sua volta, attua la delega al Governo contenuta nell’articolo 19 della Legge n. 170/2016, cosiddetta “Legge di delegazione europea 2015”, ed espressamente rivolta al recepimento della decisione quadro citata.
Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore a partire dal 14 aprile 2017, introducono una stretta sulle condotte di corruzione tra privati.
La relativa fattispecie diventa, così, maggiormente circostanziata, con ampliamento dei soggetti punibili e la previsione della rilevanza penale anche per l’ipotesi di istigazione alla corruzione. Sono, inoltre, introdotte severe pene interdittive, nonché un incremento delle sanzioni nei confronti delle persone giuridiche nel cui interesse la condotta corruttiva venga posta in essere.
Il provvedimento, in primo luogo, introduce modifiche alla disciplina della corruzione tra privati contenuta nel Codice civile, allineandola alle previsioni comunitarie.
Si tratta di interventi concernenti il titolo XI, del libro V, del Codice civile, la cui rubrica, attualmente intitolata “Disposizioni penali in materia di società e di consorzi”, è sostituita in “Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati”.
Viene, quindi, rivisto il testo dell’articolo 2635 del Codice civile, appunto intitolato “Corruzione tra privati”, il cui primo comma, in particolare, viene interamente sostituito.
La nuova stesura di quest’ultimo sancisce: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”.
Quello che immediatamente si nota dalla lettura del novellato comma è che viene ampliata la categoria dei soggetti punibili, appunto, a titolo di corruzione tra privati.
Vengono, infatti, ricompresi, oltre agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società, anche i medesimi soggetti che siano preposti a enti privati e chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, eserciti funzioni direttive di fatto, diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente elencati.
Da rilevare, altresì, che ai sensi della nuova previsione, la condotta sanzionata – finora integrata da chi, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, avesse compiuto o omesso atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società medesima – è quella posta in essere da chi, anche attraverso altra persona, solleciti o riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetti la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.
La sanzione penale per le condotte elencate, per contro, rimane immutata rispetto alla previgente normativa, consistendo nella reclusione da uno a tre anni.
Rivisto, a seguire, il terzo comma del medesimo articolo, il quale viene sostituito dal seguente: “Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste”.
Tra i soggetti punibili, dunque, sono ricompresi anche coloro che offrano, promettano o diano denaro o altra utilità non dovuti alle persone precedentemente individuate.
Dopo l’articolo 2635, viene introdotto il nuovo articolo 2635-bis, rubricato come “Istigazione alla corruzione tra privati”, che sanziona le condotte di corruzione qualora l’offerta o la promessa non venga accettata.
A titolo di tale fattispecie, viene espressamente punito chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.
La pena, qualora - come sopra precisato - l'offerta o la promessa non sia accettata, è pari a quella stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo (quindi, da 8 mesi a 2 anni di reclusione).
La medesima sanzione - si legge al secondo comma del nuovo articolo - si applica ai soggetti punibili a titolo di corruzione privata “che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora” – anche in questo caso – “la sollecitazione non sia accettata”.
Si procede, in dette ipotesi, a querela della persona offesa.
A seguire, si segnala l’introduzione anche del nuovo articolo 2635-ter del Codice civile, espressamente dedicato alle pene accessorie nei casi di condanna ai sensi dell’articolo 2635, primo comma, del medesimo Codice.
Viene, così, sancito che la condanna per corruzione tra privati determina l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del Codice penale, nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma (fatto commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma).
Per finire, il Decreto n. 38/2017, interviene a modificare anche il Decreto legislativo n. 231/2001, in tema di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
In particolare, viene rivisto l’articolo 25-ter, comma 1 del Decreto n. 231 sulle sanzioni in relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, la cui lettera s-bis) è interamente sostituita.
La novellata lettera s-bis) prevede, così, che, per il delitto di corruzione tra privati, nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, venga disposta, a carico dell’ente, nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dello stesso, una sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (precedentemente la sanzione era da duecento a quattrocento quote).
Nei casi, invece, di istigazione alla corruzione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria prevista è da duecento a quattrocento quote.
Si applicano, altresì, alla persona giuridica, le sanzioni interdittive disciplinate dall'articolo 9, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, ed ossia l'interdizione dall'esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Quadro normativo |
Decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 Legge n. 170 del 12 agosto 2016 Articolo 2635 del Codice civile Articolo 2635-bis del Codice civile Articolo 2635-ter del Codice civile Articolo 32-bis del Codice penale Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 |
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