Dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto Dignità) i contratti a tempo determinato possono essere stipulati liberamente purché la loro durata non superi i dodici mesi ma al superamento dei dodici mesi potranno essere stipulati solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
La durata massima dei contratti a termine scende a ventiquattro mesi ed il contratto può, adesso, essere prorogato solo nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasformerà in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Inoltre il Decreto Dignità ha previsto che:
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