Già precedentemente all’adozione del regolamento n. 1777/2005, in vigore dal 1° luglio scorso, che ha assimilato alle consulenze, ai fini dei criteri sulla territorialità dell’Iva, le prestazioni di disbrigo della pratica di rimborso Iva che spetta ai soggetti non residenti, con l’effetto di renderle tassabili nello stato membro del committente e non in quello del prestatore, l’amministrazione finanziaria aveva seguito questo orientamento. Di conseguenza, ha specificato il sottosegretario all’economia Grandi rispondendo all’interrogazione parlamentare del 24 luglio in commissione finanze della Camera, le eventuali contestazioni sulla mancata applicazione dell’Iva sulle prestazioni rese ad operatori non residenti prima dell’entrata in vigore del sopraccitato regolamento, debbono considerarsi infondate.
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