Stradello condominiale: no alla sosta se si intralcia il transito
Pubblicato il 25 agosto 2012
“Il singolo condomino può servirsi della cosa comune a patto che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
E’ questo il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della
decisione n. 14633 del 24 agosto 2012, pronunciata con riferimento ad una causa promossa da alcuni condomini che lamentavano l’utilizzo, da parte di altri comproprietari, dello stradello condominiale anche per la sosta delle auto anziché per il solo transito, come previsto nel regolamento condominiale, di modo da creare intralcio per la restrizione degli spazi di manovra.
La Suprema corte ha accolto le doglianze degli attori ritenendo che il parcheggio abituale sullo stradello privasse gli altri condomini
“della possibilità di utilizzare pienamente tale spazio comune, rendendo meno agevoli le manovre di entrata e di uscita dai garage”.