Prime difficoltà nell’applicazione delle norme, dettate dall’articolo 36-bis della legge 248/06, sulla sicurezza sul lavoro e sulla lotta al sommerso: la manovra Prodi – comma 1 del citato articolo – introduce l’istituto cautelare della sospensione del cantiere. Esso scatta quando gli addetti impiegati, non registrati nella documentazione obbligatoria, raggiungono il 20% del totale dei lavoratori in regola o in caso di ripetute violazioni della disciplina sui tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. In tale seconda ipotesi, il legislatore subordina la revoca del provvedimento di sospensione all’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro. Ma il provvedimento di sospensione dei lavori, come afferma il comma 1, presuppone l’accertamento di una condizione che non dà garanzia della tutela della salute dei lavoratori nel settore dell’edilizia ed ha il fine del contrasto al fenomeno del sommerso.
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