Stop ai bonus fiscali per chi non rispetta gli obblighi sulla sicurezza stradale
Pubblicato il 07 luglio 2011
L’inosservanza delle disposizioni per la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, previste dall’articolo 83-bis del decreto legge n. 112/2008, comporta l’irrogazione delle sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate “
con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari e fiscali”; del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, “
con riferimento alla sanzione dell’esclusione dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi”; del ministero dello Sviluppo economico “
con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefici finanziari”.
Con la circolare n.
31/E/2011 l’Amministrazione finanziaria fornisce le istruzioni necessarie per applicare le sanzioni che derivano dalla violazione dei suddetti obblighi sulla sicurezza stradale e sulla regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi.
La circolare segue il provvedimento del direttore del 12 maggio scorso, con cui erano già stati dettati tempi e modi di pubblicazione delle misure per applicare la sanzione. Con il nuovo documento di prassi, si ricorda che l’inosservanza delle disposizioni in materia di autotrasporto comporta l’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge oltre che l’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi.
Il decreto 16 settembre 2009 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia e dello Sviluppo economico, all’articolo 1, comma 1, lett. a), ha individuato l’agenzia delle Entrate quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni che conseguono alla violazione delle suddette disposizioni, di cui al Dl 112/2008.
Nella circolare si sottolinea come avendo lo stesso Dm attribuito al ministero dello Sviluppo economico l’applicazione della sanzione consistente nell’esclusione dai benefici finanziari, all’agenzia delle Entrate sia “delimitata” la competenza all’esclusione dai benefici fiscali.
Ma, l’Agenzia, a tal proposito, ribadisce che il mancato rispetto degli obblighi per la tutela della sicurezza stradale comporta la decadenza dai benefici e agevolazioni che riguardano, nello specifico, tale attività. Di fatto, la circolare non elenca le agevolazioni che possono essere bloccate, ma solo gli incentivi che vengono colpiti dalla stretta e che necessariamente devono essere riconducibili all’attività di autotrasporto per conto terzi. Dunque, non sono revocati i bonus slegati dal settore, come per esempio: l’agevolazione per l’acquisto o la costruzione della prima casa oppure quelli connessi ai regimi semplificati, come quello dei “minimi”.
Viene poi ribadito l’ambito temporale per l’applicazione della punizione. Stando a quanto anticipato nel provvedimento del 12 maggio 2011, che ha fissato la decorrenza della sanzione al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di notifica del provvedimento sanzionatorio, l’Agenzia precisa ora che l’esclusione dai benefici fiscali deve intendersi nel senso che il contribuente, per il periodo di un anno, non matura il diritto a fruire delle agevolazioni. Tuttavia, nulla esclude che il contribuente possa continuare a godere dei benefici maturati precedentemente all’anno in cui opera l’esclusione, mentre non si potranno far valere, neanche nei periodi d’imposta successivi, quelli maturati durante l’anno dell’esclusione.
Infine, la circolare elenca i due tipi di provvedimenti sanzionatori che l’Agenzia può irrogare, in caso di inadempienza relativa agli obblighi di tutela della sicurezza stradale. Il primo provvedimento è generale e consiste proprio nell’impossibilità di usufruire dei benefici fiscali per un anno; il secondo è eventuale e sarà attivabile solamente nel caso di concreto utilizzo di benefici fiscali in costanza del provvedimento di esclusione dagli stessi. In quest’ultimo caso è prevista l’irrogazione di sanzioni di natura tributaria – previste per l’indebita fruizione del beneficio – che dovranno essere emesse dall’amministrazione competente al loro controllo.