Stock option. Tassazione legata al luogo di maturazione del diritto

Pubblicato il 08 settembre 2020

E’ rilevante la precisazione fornita dalle Entrate in merito al trattamento fiscale del fringe benefit connesso all'esercizio di stock options con riferimento al periodo di maturazione del diritto.

Sinteticamente, il reddito derivante dall’esercizio di stock option è tassabile in Italia se sussiste il collegamento con il territorio italiano nel ‘vesting period’, ossia nel periodo di maturazione del diritto.

Stock option: rilevante il territorio dove è svolta l’attività nel ‘vesting period’

Un ex dirigente fa presente di aver svolto l’attività in Italia fino al 2016 (anno in cui si è trasferito in Svizzera, iscrivendosi all’Aire) e durante questo periodo ha ricevuto dalla società delle stock option a titolo di incentivazione; le stock option assegnate prevedevano un 'vesting period' di 3 anni (dal 2013). L’esercizio delle stock option ricevute è avvenuto il 19 e il 31 agosto 2019, con conseguente assegnazione delle azioni.

L’Agenzia delle entrate fornisce, con risposta n. 316 resa nota il 7 settembre 2020, le necessarie precisazioni facendo presente che, per il diritto interno, con riferimento ai non residenti, si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - lettere a) e b), articolo 50 del TUIR.

Ma nel discorso è fondamentale rifarsi anche agli accordi esistenti con gli Stati esteri.

In particolare occorre considerare l’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera che, per quanto riguarda le regole applicabili al lavoro subordinato, prevede che le remunerazioni – incluse le stock option - ricevute da un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.

In base al Modello OCSE, pertanto, la potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che i compensi in natura derivino da un'attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando l'eventuale diverso momento in cui il reddito è corrisposto ed il fatto che la tassazione avvenga in un periodo d'imposta successivo.

Tutto ciò porta a sostenere che il collegamento con l’Italia è presente se nel ‘vesting period’, ossia nel periodo di maturazione del diritto, il dipendente ha svolto attività di lavoro nel territorio italiano. In tal caso, il fringe benefit sarà soggetto a tassazione in Italia.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy