Una risposta dell’Economia all’interrogazione parlamentare di Maurizio Leo (An) ribalta l’interpretazione delle Entrate fornita con circolari 1 e 11 del 2007, affermando che per i piani di stock option deliberati in epoca anteriore al 3 ottobre 2006 il requisito del vesting obbligatorio di tre anni, previsto dal dl 262/06, si considera soddisfatto, indipendentemente dalle previsioni inserite nel regolamento del piano, nel caso in cui il dipendente eserciti l’opzione dopo tre anni dalla data di assegnazione.
Tornando al dl appena citato, l’articolo 3, comma infatti, corretto il regime tributario delle stock option su cui era intervenuto il precedente dl 223/06, stabilendo – ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale di cui al Dpr 917/86, articolo 51, comma 2 - l’ulteriore condizione che “l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione”. Il quesito sorto era se il termine si dovesse interpretare, relativamente ai piani azionari deliberati in epoca anteriore al 3 ottobre modo tassativo – comportando ciò l’esclusione dal beneficio dei piani che non prevedevano un vesting period di tre anni – o dovesse intendersi in relazione al comportamento attuato dal dipendente beneficiario che avesse esercitato prima o dopo il triennio (tesi che trova riscontro nella ratio legis che risulta dalla relazione di accompagnamento al ddl di conversione del dl 262/06). Le circolari 1 e 11 hanno, tuttavia, fornito un’interpretazione rigida e letterale, ammettendo l’agevolazione alla sola condizione che fosse, prima dell’esercizio effettivo dell’opzione, modificato il regolamento del piano, con l’esplicita previsione di un vesting period di tre anni. Ma, la risposta fornita ieri in occasione dell’interrogazione rappresenta un’apertura sull’ammissibilità del beneficio per la platea di dipendenti che esercitano l’opzione trascorso il triennio, prescindendo dalla formulazione contenuta nel regolamento del piano.
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