Stipendio fino all'effettivo pagamento dell'indennità sostitutiva

Pubblicato il 23 novembre 2009
Con sentenza n. 24199 del 2009, la Cassazione, Sezione lavoro, ha respinto il ricorso avanzato dalle Ferrovie dello Stato contro la decisione con cui i giudici di appello avevano accolto le istanze di un ex dipendente della società che, illegittimamente licenziato, aveva scelto l'indennità sostitutiva rispetto alla reintegrazione ma non si era visto pagare lo stipendio fino all'effettivo versamento, da parte del datore, dell'indennità stessa.

Le Ferrovie, infatti, ritenevano che, dal momento dell'esercizio della facoltà di opzione, fosse caduto l'obbligo di reintegra e, con questo, il diritto alla retribuzione.

Di diverso avviso la Corte di appello e la Cassazione, secondo cui il danno supportato dall'ex lavoratore a causa del ritardo del datore nel pagamento dell'indennità sostitutiva deve essere quantificato in misura uguale agli stipendi mensili non percepiti nel periodo intercorso tra il momento della scelta dell'indennità sostitutiva ed il pagamento effettivo dell'indennizzo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy