Stipendi. Limiti di impignorabilità applicabili anche a sequestri e confische

Pubblicato il 08 luglio 2022

I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro sono applicabili anche alla confisca e al sequestro disposti nell'ambito del processo penale.

Lo hanno espressamente riconosciuto le Sezioni Unite penali della Cassazione con sentenza n. 26252 del 7 luglio 2022, pronunciata a risoluzione della questione sollevata dalla sezione rimettente, con cui si chiedeva di chiarire se e, in quali eventuali termini, si applicassero anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, i limiti alla pignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ.

Le Sezioni Unite sui rapporti tra limiti alla pignorabilità e sequestro

In ordine ai rapporti tra limiti alla pignorabilità dei beni e sequestro preventivo le SS. UU. hanno rammentato l'esistenza, nella giurisprudenza di legittimità, di due linee esegetiche tra esse contrapposte, nonché una terza lettura, apparentemente intermedia tra le due.

Un primo indirizzo sostiene l'applicabilità tout court, al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, dei limiti predetti, in ragione della natura dell'art. 545 di regola di carattere generale, espressione di diritti inalienabili della persona.

Un secondo orientamento ha invece concluso per l'inapplicabilità dei limiti di cui agli artt. 545 e 546 c.p.c., valorizzando la stretta attinenza delle norme processualcivilistiche ai rapporti tra privati.

La terza lettura, infine, ha differenziato l'esito delle conclusioni sulla base del criterio temporale della anteriorità o meno della corresponsione delle somme qualificate rispetto al momento dell'adozione del sequestro.

Le Sezioni Unite, dopo un'ampia disamina in cui ha richiamato quanto chiarito dalla stessa Corte costituzionale in materia - in ordine, in particolare, alla necessità di contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa - hanno evidenziato che la ratio sottesa all'art. 545 c.p.c., di limitazione all'espropriabilità dei crediti da lavoro dipendente, trova fondamento nel fatto che nella generalità dei casi il lavoratore dipendente trae i mezzi ordinari di sostentamento per le necessità della vita da un'unica fonte, facilmente aggredibile.

Esclusi gli emolumenti ad amministratori di società

Regime, questo, non esportabile, però, nel campo degli emolumenti derivanti da incarico di amministratore di persone giuridiche, data la loro non assimilabilità ai crediti di lavoro o pensionistici.

In definitiva, è stato enunciato il seguente principio di diritto: "I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro a essa finalizzato".

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