Anche la madre non biologica deve considerarsi madre sin dalla nascita in quanto ha accettato e condiviso con la compagna il ricorso alla procreazione assistita.
L’affermazione arriva dalla Corte d’appello di Napoli che, con sentenza n. 145 del 4 luglio 2018, ha accolto la domanda di stepchild adoption della madre non biologica di una coppia di donne unite civilmente, rifiutata dal Tribunale.
L’istituto giuridico denominato stepchild adoption consente al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato) del proprio genitore.
I giudici napoletani riconoscono che, ad oggi, il rapporto giuridico di filiazione è divenuto complesso sia per l’evoluzione scientifica-tecnologica che per effetto di modifica nei costumi di vita (omogenitorialità). Pertanto applicare rigidamente le disposizioni del codice civile deve ritenersi errato.
Di conseguenza deve effettuarsi un’apertura ad una sorta di tripartizione tra genitorialità (o meglio attribuzione dello status) da procreazione naturale, da P.m.a. e da adozione legale.
In definitiva, la partner della madre biologica non è una sorta di terzo genitore, come avviene nelle famiglie c.d. ricomposte, bensì è un secondo genitore, l’unico che il minore possa avere, e tale ruolo viene assunto anche prima del concepimento, avendo contribuito alla “generazione”, non rilevando se avvenuto con il solo consenso.
Di qui il dovere, accertata al presenza di tutti i requisiti, di concedere l’adozione.
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