La Corte di cassazione in tema di azione giudiziale di accertamento della maternità nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo.
Con sentenza n. 19824 del 22 settembre 2020, la Suprema corte ha spiegato che l’azione giudiziale di accertamento della maternità ex art. 269 c.p.c., nel caso, come detto, in cui la madre abbia esercitato il diritto al cd. parto anonimo, è sottoposta alla condizione della sopravvenuta revoca della rinuncia alla genitorialità giuridica da parte della medesima, ovvero alla morte di quest’ultima.
In entrambi i casi, infatti, non ci sono più elementi ostativi per la conoscenza del rapporto di filiazione.
In questo modo gli Ermellini hanno da ultimo interpretato, secondo una lettura costituzionalmente e internazionalmente orientata, la disposizione di riferimento.
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