Stato passivo e risultanze delle scritture contabili

Pubblicato il 02 settembre 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 17994 del 1° settembre 2011, ha spiegato che, anche se la posizione di terzo rivestita dal curatore nelle procedure fallimentari non consente che sia applicabile nei suoi confronti l'articolo 2709 del Codice civile - ai sensi del quale i libri e le scritture contabili delle imprese fanno prova contro l'imprenditore - con la conseguenza che tali risultanze in sé considerate non vincolano il giudice, occorre comunque ritenere che dette risultanze non possono essere considerate come totalmente irrilevanti, ben potendo e dovendo essere “oggetto di esame quali elementi indiziari in ordine all'esistenza del credito, unitamente ad altri eventuali elementi di giudizio desumibili dalle risultanze processuali già emerse ovvero eventualmente acquisibili sulla base delle richieste istruttorie che siano tempestivamente formulate e rilevanti ai fini della decisione”.

Secondo la Corte, nella specie, non poteva ritenersi irrilevante, nell'ambito della procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo di una società fallita, che nella nota integrativa, parte integrante del bilancio, risultasse, alla voce debiti, l'annotazione di un debito della società nei confronti della ricorrente srl di 466.000,00.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy