Cambiano alcune regole relative allo stato di disoccupazione, alla luce delle innovazioni introdotte dal DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, G.U. n. 75 del 29 marzo 2019), a decorrere dal 30 marzo 2019.
A darne notizia è l’ANPAL con la circolare del 23 luglio 2019, n. 1, la quale specifica che il nuovo assetto di regole, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, riguarda i soli contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019.
La circolare ANPAL chiarisce immediatamente che si considerano in “stato di disoccupazione”, i soggetti che rilasciano la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo (o la svolgono nei limiti sotto illustrati);
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 (G.U. n. 302 del 31 dicembre 1986).
NB! La durata della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca. Per il calcolo dell’anzianità di disoccupazione sono conteggiati tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione (si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro): in dettaglio, ai fini del computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1. Allo stesso modo, ai fini del computo dei 6 mesi di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1. |
Ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, occorre distinguere se il soggetto interessato, contemporaneamente, svolge attività di lavoro subordinato, autonomo o occasionale.
Analizziamo caso per caso.
Attività di lavoro subordinato |
Come sopra anticipato, il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione, ovvero conservare lo stato di disoccupazione, anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986. In dettaglio, nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8.145 annui. Ulteriormente, si consideri che l’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 (G.U. n. 223 del 21 settembre 2019), prevede che lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi e che la sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione. Pertanto, in caso di inizio di un’attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato), lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni. Di conseguenza, qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsivoglia motivazione, prima che siano decorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione. Il termine della sospensione (così come la sospensione stessa) è accertato d’ufficio e il lavoratore interessato non ha alcun onere di comunicazione nei confronti del servizio competente. Viceversa, decorsi i 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 €. Sul punto, si considerino i seguenti esempi: 1. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a 600 € e il contratto ha una durata di 12 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 7.200, pertanto Tizio conserva lo stato di disoccupazione. 2. Tizio viene assunto il 1.1.2019 con una retribuzione mensile pari a € 900 e il contratto ha una durata 10 mesi. La retribuzione annua di Tizio è pari a € 10.800, e quindi non si applica la conservazione. Pertanto a Tizio viene sospeso lo stato di disoccupazione fino a 6 mesi (ossia, al massimo fino al 30.6.2019); se il contratto perdura oltre il 30.6.2019, Tizio perde lo stato di disoccupazione. |
Attività di lavoro autonomo |
Nel caso di svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Tuir approvato con D.P.R. n. 917/1986, il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione, fermo restando che, in caso di attività di lavoro autonomo, il limite esente da imposizione fiscale è, nella generalità dei casi, quantificabile in € 4.800 annui. Fanno tuttavia eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Tuir sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di € 8.145 annui. Si tengano presente, in particolare, i seguenti redditi: a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione), sempre che il reddito ricavato da tale attività sia compreso entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento; b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Pertanto, il lavoratore che, nello svolgimento dell’attività autonoma, superi tale limite di reddito nell’anno, perde lo stato di disoccupazione ed è obbligato a comunicare tale superamento ai servizi competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale. |
Lo svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia |
Un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) da cui derivino redditi che non superino in ciascuno dei predetti ambiti i rispettivi limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione e che il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte in vari settori sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 8.145). |
Attività di lavoro intermittente |
Il lavoratore con contratto di lavoro intermittente conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (€ 8.145 annui). In caso contrario, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre invece distinguere a seconda che il contratto preveda o meno l’obbligo di risposta da parte del lavoratore, e di conseguenza la corresponsione o meno di una indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro. Nel caso in cui non sia previsto un obbligo di risposta (e quindi una indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione sarà sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà disoccupato nei periodi di non lavoro. Ai fini della sospensione e dell’eventuale decadenza dallo stato di disoccupazione, saranno pertanto computati unicamente i periodi di lavoro effettivo. Ancora, qualora il lavoratore intermittente svolga più di 180 giorni continuativi di lavoro effettivo presso il medesimo datore di lavoro decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145. Nel caso in cui, invece, sia previsto un obbligo di risposta (e quindi una indennità di disponibilità), lo stato di disoccupazione è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto ove la retribuzione annua prospettiva sia superiore a € 8.145 (qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.145). |
Tirocinio extracurriculare e lavori di pubblica utilità/lavori socialmente utili |
Posto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro, pur prevedendo un’indennità di partecipazione, una persona che sta svolgendo un’esperienza di tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) potrà rilasciare la DID online ed essere considerata in stato di disoccupazione. Parimenti, una persona in stato di disoccupazione, che cominci un’esperienza di tirocinio, mantiene lo stato di disoccupazione. Le medesime considerazioni possono estendersi anche all’attivazione di un lavoro di pubblica utilità/lavoro socialmente utile, giacché in tali ipotesi non si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. |
Svolgimento di prestazioni occasionali |
Coloro che svolgono prestazioni occasionali sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato. |
QUADRO NORMATIVO D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".