Startup innovative, per le società già costituite Registro con termine non perentorio
Pubblicato il 13 febbraio 2013
Il ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad un quesito di Infocamere sull’applicazione delle misure a sostegno delle startup innovative anche alle società di capitali che erano già costituite alla data di entrata in vigore della legge
221/2012, di conversione del decreto crescita bis (Dl
179/2012), pubblica sul sito il
comunicato stampa del 12 febbraio 2013.
È ricordato che la norma prevede per le società citate il termine di 60 giorni per depositare presso il Registro delle Imprese la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di startup innovativa, al fine di beneficiare delle misure agevolative.
Con la nota si chiarisce che per le società già costituite è possibile l’iscrizione alla “sezione speciale” anche dopo il 17 febbraio 2013.
Tuttavia, rimane perentorio il termine dell’entrata in vigore della legge 221 - 19 dicembre 2012 - sia per il possesso dei requisiti che per la decorrenza della durata massima della startup in oggetto.
APPROFONDIMENTO