Start up innovative, iscrizione automatica al RI
Pubblicato il 03 ottobre 2014
Il ministero dello Sviluppo Economico, con nota n.
169135 del 29 settembre 2014, rinviando alla guida delle Camere di commercio aggiornata a settembre 2013, fornisce una serie di indicazioni per la corretta iscrizione delle
start up innovative nella sezione speciale del Registro imprese.
La nota ribadisce la regola dell’
iscrizione immediata, prevista dall’articolo 20, comma 7-bis del Dl
91/2014, senza però escludere il fatto che le valutazioni di merito sul carattere innovativo dell’attività svolta dalla start up possano essere svolte dai funzionari camerali.
Condizioni
- l’iscrizione è automatica a seguito della presentazione della domanda, se la modulistica è stata compilata correttamente e completata con tutte le dichiarazioni necessarie e sono rispettati tutti gli altri requisiti formali;
- non sono ammesse le società inattive;
- l’iscrizione è sospesa in assenza dei requisiti e della documentazione richiesti;
- sono previsti, comunque, strumenti di vigilanza periodica per verificare il mantenimento dei requisiti che caratterizzano lo status di start-up innovativa, al fine della conservazione delle agevolazioni fiscali e finanziarie.
Per uniformare i comportamenti delle Camere di commercio, il Mise specifica che il controllo da effettuare sulle domande delle aspiranti start-up non deve essere di tipo valutativo sull’effettiva innovatività dei beni/prodotti dell’impresa richiedente.