Start-up innovative in modalità informatica anche senza notaio

Pubblicato il 04 ottobre 2017

Ok dal Tar del Lazio

Secondo il Tar del Lazio, la previsione della redazione dell’atto costitutivo e dello statuto delle start-up innovative “in modalità esclusivamente informatica”, senza l’intervento di un notaio, è legittima.

In primo luogo, la stessa non risulta in contrasto con l’articolo 4, comma 10-bis, del Decreto legge n. 3/2015, che consente di utilizzare in alternativa la forma dell’atto pubblico.

Va, infatti, escluso che il Decreto del ministro dello Sviluppo economico del 17 febbraio 2016 (recante, appunto, “Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative"), abbia voluto eliminare la possibilità di redazione “per atto pubblico” dell’atto costitutivo delle start-up innovative.

Inoltre, è da ricordare che poiché nel nostro ordinamento il principio di tipicità delle fonti vale per quelle primarie ma non per gli atti di normazione secondaria come quelli di specie, “il legislatore ordinario ha sempre la possibilità di introdurre ipotesi di fonti regolamentari non disciplinate dalle norme generali”, con la conseguenza che il mancato rispetto delle inerenti previsioni formali non può né dimostrare la natura non regolamentare né, men che meno, assurgere a parametro di legittimità del d.m. impugnato.

Decreto ministeriale attuativo non contrasta con il diritto Ue

Il D.m. in oggetto, a seguire, non è nemmeno in contrasto con il complesso disciplinare in materia di controllo di legalità per la costituzione, modificazione ed estinzione delle società, formato, in primo luogo, dalla direttiva 2009/101/CE, recante norme europee in tema di pubblicità, validità degli obblighi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e nullità ai fini della tutela dei terzi.

Non si può, infatti, ritenere che l’articolo 4, co. 10-bis, del Decreto legge n. 3/2015, nel consentire il ricorso alla scrittura privata non autenticata sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Cad, abbia soppresso il “controllo preventivo” richiesto dal diritto UE.

Va tenuto conto, ossia, della perdurante sussistenza delle verifiche demandate all’ufficio del registro delle imprese nel procedimento di iscrizione degli atti societari in questione.

Decisione dei giudici amministrativi

E' alla stregua di queste considerazioni che il Tar del Lazio, con sentenza n. 10004 del 2 ottobre 2017, ha rigettato gli specifici motivi con cui il Consiglio nazionale del Notariato aveva impugnato la disciplina attuativa del Dl 179/2012 e del Dl 3/2015 emanata dal ministero dello Sviluppo economico.

Per contro, è stata ritenuta parzialmente fondata l’ulteriore doglianza sollevata dal Cnn circa l’illegittimità delle modalità di iscrizione delle start-up innovative delineate dal d.m del 17.2.2016.

Nel dettaglio, è stata condivisa la deduzione secondo cui l'articolo 4 di quest’ultimo decreto, nel caso di perdita delle condizioni per l’iscrizione nella sezione speciale, contemplerebbe il transito della s.r.l. nella sezione ordinaria del registro in assenza di qualsiasi controllo (formale o sostanziale) sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti a tal fine necessari e dunque in violazione del procedimento costitutivo disciplinato dalla legge.

Secondo il Tar, la forma della scrittura privata ex art. 24 cad abiliterebbe unicamente all’iscrizione nella sezione speciale e non nella sezione ordinaria, ancorché acquisita per venir meno dei requisiti di “innovatività” previsti dalla legge.

Affermata, di conseguenza, l’illegittimità dell’incisosenza alcuna necessità di modificare o ripetere l’atto”, contenuto nell’articolo 4, co. 1, d.m. 17.2.2016, occorrendo – si legge nella decisione - “evidentemente una “modifica” o “ripetizione” dell’atto ai fini della permanenza nella sezione ordinaria nel caso di start-up innovativa non costituita secondo le modalità stabilite dalle inerenti disposizioni codicistiche”.

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