Ancora una facilitazione per la costituzione di una impresa start up innovativa, così come definita dall’articolo 25 del Dl n. 179/2012 e successive modificazioni.
È stato firmato dal ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, il decreto 18 febbraio 2016 che prevede la possibilità di costituire una start up innovativa attraverso un modello standard tipizzato con firma digitale, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.
Finora per costituire una start up innovativa era necessaria la presenza di un notaio, che provvedeva a registrare l’atto e ad iscrivere la società nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese competente per territorio. La novità del decreto Mise, che sarà reso noto solo con la sua pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”, è che da adesso in poi per far nascere una start up sarà sufficiente una firma digitale.
Si ricorda che la qualifica di start up innovativa può essere riconosciuta ad una società di capitali, anche cooperativa, di nuova costituzione o già esistente da meno di 48 mesi, finalizzata ad incentivare lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, che grazie a questo particolare status può beneficiare di tutta una serie di agevolazioni.
La grande novità introdotta dal decreto ministeriale, dunque, è che gli atti di costituzione delle nuove società potranno essere redatti direttamente dai soci della start up oppure si potrà ricorrere all’Ufficio del Registro delle imprese, che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma. Se si ritiene opportuno, comunque, le imprese avranno sempre la possibilità di passare da un notaio, magari per inserire condizioni particolari negli atti costitutivi delle start up innovative.
Al decreto Mise in corso di pubblicazione farà seguito un successivo provvedimento con il quale verrà approvato il modello informatico e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".