Start up, il Mise e Unioncamere comunicano le esenzioni dei costi camerali
Pubblicato il 13 giugno 2014
La normativa sulle start up, art. 26, comma 8 del Decreto Legge
179/2012, convertito con Legge
221/2012, stabilisce
l’esonero dai diritti camerali di segreteria a favore delle startup innovative e dagli incubatori certificati, a tutti gli atti depositati da tali imprese, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d’esercizio.
Tale esonero deve essere interpretato “
nella sua più ampia accezione possibile”, spiega l'agenzia delle Entrate con circolare
16/2014, così per le imprese in oggetto scatta anche l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo relativo a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, quali gli aumenti di capitale agevolati.
È la volta del Mise e di Unioncamere
Con il
comunicato stampa del 12 giugno 2014, il ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere, rendono noto quanto contenuto nella circolare 16/E dell’11 giugno 2014 circa l'estensione dell'esonero dall' imposta di bollo e dai diritti camerali, relativamente all’iscrizione al registro delle imprese, a tutti gli atti posti in essere dalle startup innovative e incubatori certificati.