Start up e PMI innovative. Incentivi fiscali all’investimento

Pubblicato il 08 luglio 2019

Ufficiale il decreto del MEF, concordato con il MiSE, con il quale vengono dettale le modalità operative per l’attuazione degli incentivi fiscali a favore dell’investimento in Start up innovative e in PMI innovative.

Il provvedimento datato 7 maggio 2019 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 156 del 5 luglio 2019. Esso dà attuazione alle agevolazioni previste dall'art. 29 del Dl n. 179/2012 e dall'art. 4 del Dl n. 3/2015.

Start up e PMI innovative. Soggetti interessati dall’agevolazione fiscale

Le agevolazioni interessano i soggetti IRPEF e IRES che effettuano un investimento agevolato in una o più Start up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente anche tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali, che investono prevalentemente in Start up innovative o PMI innovative ammissibili; in questo caso, però, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle Start up innovative o PMI innovative ammissibili da tali società.

Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle Start up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in Start up innovative o PMI innovative ammissibili, oltre che agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Start up e PMI innovative. In cosa consiste l’agevolazione

All’articolo 4 del Decreto ministeriale è specificato in cosa consiste l’agevolazione fiscale. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta.

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per cui spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. Nel caso in cui la detrazione sia superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Analogamente, le persone giuridiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, ma per un importo non superiore a 1.800.000 euro. Allo stesso modo, se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Condizioni per usufruire dell’agevolazione e cause di decadenza

Specifica il decreto MEF che le agevolazioni spettano se gli investitori rispettano alcune condizioni. Nello specifico, se ricevano e conservino:

Viceversa, il diritto all’agevolazione fiscale decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica:

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